L’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità di cui all’art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 non esauriscono l’obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall’art. 89 c. 1 d.lgs. n. 81/2008:
“l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Questo significa che una mera verifica documentale è insufficiente, una verifica limitata alle modalità documentali non esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l’appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente (si confronti l’art. 43 del Codice penale ai sensi del quale “il delitto: è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline“), non esercitando il potere impeditivo che la legge attribuisce al committente che deve scegliere l’appaltatore previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale formale e sostanziale (art. 40 Codice penale: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo“).
Dunque la verifica dell’idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro, rispettosi del DUVRI o del PSC e non lesivo dell’integrità psicofisica altrui.
Approfondimenti > Ristrutturazione Completa Appartamento Roma: Guida e Consigli utili